In particolare, “abuso sessuale” il coinvolgimento di bambini e adolescenti in attività sessuali che essi non comprendono ancora completamente, alle quali non sono in grado di acconsentire con piena consapevolezza o che sono tali da violare i tabù di una particolare società (dal V Congresso internazionale sull’infanzia maltrattata e abbandonata – Montreal, 1984). Si parla di abuso sul piano fisico, sessuale, psicologico o emotivo, quest’ultimo è sempre presente. Infatti ogni forma di maltrattamento implica un coinvolgimento emotivo cui conseguono postumi sia immediati che permanenti.
IL MALTRATTAMENTO
Si parla di abuso fisico o di maltrattamento fisico quando i genitori o le persone legalmente responsabili del bambino eseguono o permettono che si eseguano lesioni fisiche, o mettono i bambini in condizione di rischiare lesioni fisiche.
Ovviamente queste lesioni possono essere di natura e gravità diversa e in base alla necessità o meno di un ricovero in ospedale o in reparto di rianimazione, possono essere distinti in lievi, moderate, severe.
LA VIOLENZA SESSUALE SUI MINORI
La violenza sessuale sui bambini all’interno della famiglia è più diffusa di quanto si creda.
Secondo i dati Censis ogni anno vi è 1 caso di abuso circa ogni 400 bambini per due terzi si tratta di abusi sessuali che avvengono tra le mura domestiche ad opera di famigliari o conoscenti; incide sulla possibilità di un rilevamento attendibile di tali reati, la tendenza della vittima a nascondere la violenza.
Il particolare contesto in cui la violenza si consuma, infatti, condiziona fortemente le possibilità della vittima di ribellarsi o di denunciare l’aggressore: l’omertà familiare, la vergogna, i sensi di colpa e più o meno impliciti ricatti affettivi, favoriscono il segreto e, così, l’accrescere del numero oscuro.
Le diverse condotte delittuose riconducibili all’abuso sessuale intrafamiliare punite dalla Legge italiana sono:
- violenza sessuale
- incesto (congiunzione carnale/relazione tra consanguinei)
- esibizionismo
- sfruttamento della prostituzione minorile
- pornografia minorile
Questi ultimi due reati, accanto al fenomeno del turismo sessuale, rappresentano tre forme di sfruttamento sessuale dei minori che, in realtà, avvengono in maggioranza all’esterno della famiglia; spesso però lo sfruttamento a fini pornografici del bambino si correla con condizioni degrado culturale ed economiche sfavorevoli della famiglia, cosicchè ci può essere la complicità dei genitori stessi in questo tipo di reato.
Quando si parla di pedofilia, ci si riferisce solitamente in modo generico ad ogni forma di abuso sessuale da parte di un adulto verso un bambino prepubere. In realtà dovremmo distinguere tra il pedofilo di tipo esclusivo, cioè attratto solo dai bambini, da quello non esclusivo, che invece accanto ad attività eterosessuale con i pari, predilige in alcuni casi un oggetto sessuale immaturo, un bambino.
Dobbiamo altresì distinguere se gli atti pedofilici si concentrano solo in casa, cioè se l’attività del pedofilo è limitata all’incesto, oppure coinvolge vittime anche non appartenenti esclusivamente all’ambito familiare.
E’ importante quindi operare una distinzione generale tra abuso sessuale sui minori di tipo intrafamiliare ed extrafamiliare.
Contact-abuse e no-contact abuse
Riguardo alla natura specifica dell’atto sessuale, occorre preliminarmente distinguere tra abuso con contatto e abuso senza contatto.
Nel primo caso il bambino ha un ruolo attivo e subisce sul piano fisico la perversione del pedofilo (attraverso rapporti sessuali o azioni che interessano l’area genitale o altre parti del corpo). Nel secondo caso al bambino viene richiesto un ruolo maggiormente passivo (quasi un osservatore partecipante) la qual cosa rappresenterebbe di per sé un incentivo alla eccitazione, al piacere dell’abusante, ma non diminuirebbe la valenza violenta del comportamento che il bambino è costretto a subire: esibizionismo, visione di immagini pornografiche, allusioni verbali ad attività sessuali ecc.
Gli abusi sessuali manifesti
Comprendono diversi comportamenti con contatto, dalle forme più blande di seduzione (baci, carezze, nudità, ecc.) a quelle più gravi: masturbazione reciproca, rapporti orali, rapporto sessuale completo e sodomia. Non bisogna identificare quindi l’abuso manifesto esclusivamente con l’atto sessuale della penetrazione.
Gli abusi sessuali mascherati: le pratiche genitali inconsuete
Per pratiche genitali inconsuete si intende tutta una serie di operazioni che, mascherate da cure igieniche, il genitore compie sul corpo del bambino, al fine di procurarsi maggiore eccitazione sessuale o stimolare eroticamente la coppia genitoriale evidentemente segnata da numerose problematiche di tipo sessuale. Queste pratiche consistono in lavaggi dei genitali, ispezioni ripetute (anali, vaginali), applicazioni indiscriminate di creme e pomate, ecc., comportamenti fortementi intrusivi che danneggiano gravemente la coscienza corporea del bambino e rivelano la significatività dei disturbi psicologici dei genitori.
Lo pseudo-abuso
Si configura ogni qual volta viene dichiarato, descritto o denunciato un abuso non realmente avvenuto. I motivi sottostanti a questa falsa dichiarazione, possono essere diversi: il minore, descrive una esperienza fantasticata anziché realmente vissuta; può rappresentare un modo estremo per scuotere la famiglia; un modo per diventare oggetto di attenzione; un modo per affermare la propria identità.
LA PATOLOGIA DELLA SOMMINISTRAZIONE DELLE CURE
Questa categoria di abusi riguarda quei casi in cui “i genitori, o le persone legalmente responsabili del bambino, non provvedono adeguatamente ai suoi bisogni, fisici e psichici, in rapporto al momento evolutivo e all’età”.
Quando un genitore non è in grado di cogliere empaticamente e rispondere adeguatamente alle esigenze specifiche che il bambino presenta in un dato momento della sua crescita, potranno manifestarsi tre categorie cliniche:
- incuria, quando le cure sono insufficienti;
- discuria, quando le cure vengono fornite, ma in modo non adeguato e anacronistico;
- ipercuria, quando vengono somministrate cure eccessive o sproporzionate ai bisogni.
Nell’ipercuria vengono incluse:
- la Sindrome di Munchausen per procura in cui la madre, psicotica, considera il figlio come estensione del proprio corpo e lo sottopone ad interminabili cure e ricoveri nella convinzione delirante che sia affetto da qualche patologia fisica, portandolo in numerosi casi alla morte;
- il medical shopping, che consiste in una versione meno grave della sindrome precedente poiché il genitore, in questo caso, soffre di disturbi nevrotici, soprattutto ipocondriaci che vengono spostati sul corpo del figlio che viene condotto da un medico all’altro, da un ospedale all’altro per controlli medici e analisi senza fine;
- il chimical abuse, che consiste nella tendenza del genitore disturbato a somministrare al figlio sostanze chimiche, farmacologiche e di altro tipo nella convinzione errata e delirante che ne abbia bisogno, provocando effetti molto nocivi alla sua salute.
LA VIOLENZA PSICOLOGICA
La violenza psicologica consiste in “pratiche o atteggiamenti che compromettono in modo immediato o a lungo termine il comportamento, lo sviluppo affettivo, le capacità cognitive o le funzioni psichiche del bambino”.
Forme di maltrattamento psicologico sono ad esempio atteggiamenti di rifiuto, svalutazione, minaccia, isolamento, corruzione, indifferenza e in generale tutti quegli atteggiamenti che negano o non soddisfano i bisogni affettivi evolutivi del bambino.
Questo tipo di violenza, anche se di difficile individuazione, è probabilmente la più diffusa, poiché presente quasi sempre contemporaneamente anche alle altre forme di abuso; ma è più difficile da individuare poiché meno visibile. Di solito è piuttosto precoce e viene inflitta in modo regolare e sistematico sul figlio che potrà esprimere il suo disagio attraverso vari sintomi.
LA SEGNALAZIONE DEI CASI DI ABUSO
Diverse figure professionali sono tenute a segnalare i casi di sospetto abuso. In primo luogo, c’è l’obbligo di referto da parte degli operatori sanitari che, nell’esercizio della propria professione, abbiano prestato la propria opera o assistenza in casi che possono presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio.
E’ altresì obbligato alla denuncia di reato, il “pubblico ufficiale” o “l’incaricato di un pubblico servizio” che nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, venga a sapere di un delitto procedibile d’ufficio.
E’ importante ricordare che l’obbligo di riferire alle Autorità sussiste anche solo sulla base di un sospetto (il codice parla di casi che “possono” presentare i caratteri di un delitto procedibile d’ufficio) in quanto sta solo alla funzione giudiziaria stabilire la veridicità del fatto e la natura dolosa o accidentale del caso. La Legge quindi punisce l’omissione di referto o denuncia. L’obbligo giuridico di denunciare l’abuso o il sospetto abuso non riguarda invece il cittadino comune, che è tenuto comunque a farlo sul piano morale.
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