Il termine stalking è stato preso dal linguaggio anglofono e significa braccare, perseguitare. Colui/colei che compie stalking è un/una stalker.
Lo stalking in Italia è un reato, trattato dall’articolo n° 612 bis del Codice Penale. Tale articolo recita che questo reato è punito con la reclusione, che la pena è aumentata in casi specifici, come ad esempio vittime minorenni e persone con disabilità, e si verifica quando qualcuno minaccia o molesta un’altra persona in modo reiterato (cioè più volte) e quando questa attività reiterata provoca un “perdurante e grave stato di ansia o di paura”, così da portare la persona che subisce stalking a “un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona legata al medesimo da relazione affettiva”. Inoltre, l’attività di stalking porta la vittima a modificare le proprie abitudini di vita.
La norma, quindi, riconosce l’impatto psicologico dello stalking sulla vittima: paura e ansia.
La condotta dello stalker è indesiderata e non richiesta.
L'attività molesta può essere compiuta in varie forme, tanto che la legge ha tracciato quelle che sono le conseguenze sulla vittima e la modalità reiterata. È molto importante che la norma abbia riconosciuto come stalking una condotta minacciosa o molesta che porta la vittima ad avere timore anche per le persone vicine, a cui può essere legata anche “solo” affettivamente.
Le minacce possono essere più o meno esplicite e possono essere minacce di aggressioni o atti spiacevoli anche contro altre persone, legate alla vittima (per legame parentale o affettivo).
Le azioni non desiderate possono essere varie e possono essere, per alcuni studiosi, suddivise in tre tipologie.
- le comunicazioni indesiderate, che possono essere, ad esempio, lettere, fax, telefonate, posta elettronica, biglietti cartacei, messaggi sul cellulare, scritte su muri o marciapiedi e altre forme comunicative non desiderate.
- i contatti indesiderati, che sono quelle condotte con cui lo/la stalker cerca di avvicinare la vittima ed avere con questa un contatto (pedimarlo/la, appostarsi nei luoghi frequentati dalla vittima, inseguimenti, ecc.)
- le azioni indesiderate: aggressioni, invio di regali, azioni compiute dallo/dalla stalker a nome della vittima (che ne ignara), diffusione di informazioni (vere e/o false), ecc.
Per quanto riguarda modalità e tempistiche della condotta dello stalker, nel 2019 la Cassazione ha stabilito che non è necessario l’incontro fisico tra vittima e persecutore e che vi è reato anche con telefonate e messaggi sul cellulare in un arco temporale limitato, ma comunque essere indesiderate, intrusive e costringere la persona che le riceve a modificare le proprie abitudini di vita “per timore”.
Le vittime possono essere sia adulti sia minori. Al riguardo, l’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) a giugno 2020 ha dato un suo contributo alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza dove riportava alcuni dati anche sullo stalking a danno di minorenni. I dati riguardano solo i casi “emersi” a seguito di denunce o attività d’indagine compiute d’ufficio da organi di Polizia e organi giudiziari, ma è ipotizzabile che in realtà i numeri del fenomeno possano essere maggiori.
L’Istituto riferisce che dal 2010 al 2018 il numero di denunce con vittime minorenni sono raddoppiate e che nel 2018 risultavano 566 denunce. Queste riguardavano sia bambini dai 13 anni in giù, sia ragazzi tra i 14 ed i 17 anni, rilevando che il numero maggiore di denunce erano per questa seconda fascia d’età ed in misura maggiore a danno di ragazze (con un numero tre volte maggiore di segnalazioni rispetto alle vittime maschili).
È da aggiungere che vi sono dati anche per autori minorenni di stalking, con numeri in crescita.
I dati ci portano a riflettere che il fenomeno non è da sottovalutare, che è in crescita e che dobbiamo conoscerlo tutti, per cogliere i segnali di sofferenza e di condotta, così da porre una tutela per la vittima che incontriamo, ma anche per cogliere se stiamo noi in prima persona vivendo una situazione che potrebbe rientrare nel fenomeno descritto e porre se stessi in tutela.
Ma quali sono, più in specifico, le conseguenze psicologiche per la vittima?
Gli studi riferiscono che le vittime di stalking vivono panico, sconforto, paura, ansia, rabbia, irritazione, attacchi di panico, incubi, vissuti di insicurezza e che le situazioni subite possono anche portare disturbi del sonno, perdita o aumento dell’appetito, alterazioni del peso, stanchezza e altre reazioni del corpo.
È possibile che i disturbi ed i sintomi possano essere presenti anche quando le attività di stalking non vi siano più e che la persona possa rivivere in sé sensazioni ed immagini delle comunicazioni ed azioni indesiderate.
Quanto subito può portare a problematiche nei propri ambienti personali di vita, con ripercussioni lavorative, economiche e nei rapporti coi propri familiari. Questi ultimi come vittime dirette dell’attività di stalking o indirette delle conseguenze patite dalla vittima.
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