Gli uditori di voce tra imputabilità ed infermità
Introduzione
La prima parte dello scritto tratta specificamente degli uditori di voci, esaminando le modalità comportamentali più frequentemente riscontrabili, il tipo di patologia di cui sono portatori, le possibili eziologie di tale patologia, le molteplici letture date al fenomeno da parte delle diverse scuole psicologiche.
La seconda parte compie una panoramica sulla disciplina della psicologia giuridica, analizzandone i campi di studio e d’intervento.
La terza parte offre degli spunti per un possibile inquadramento giuridico degli uditori di voci, chiedendosi se possano essere perseguibili per un loro agire criminoso o se la loro patologia li faccia ricadere invariabilmente nella fattispecie dell’infermità, escludendoli così dalla categoria dell’imputabilità.
La quarta e ultima parte prende in esame i precedenti giuridici nell’ambito del panorama statunitense, per capire come viene trattato oltreoceano un tema così delicato.
PARTE PRIMA: LE ALLUCINAZIONI UDITIVE E GLI UDITORI DI VOCI
Il fenomeno delle allucinazioni uditive
Udire voci è un'esperienza generalmente considerata psicotica e certamente destabilizzante, poiché pone di fronte a nemici invisibili o a demoni ancora peggiori, quali quelli della follia e della schizofrenia. Non esistono però solo le voci persecutorie: molti uditori odono voci benevole o salvifiche, culturalmente o sintatticamente incompatibili con il linguaggio dell'uditore. Di fronte al mistero aperto dalle molteplici voci, le diverse scuole psicologiche hanno cercato di fornire soluzioni storicamente differenti.
La summa delle risposte esistite all'azione erosiva della storia è contenuta in manuali diagnostici diffusi a livello internazionale quali il DSM, che correla le allucinazioni uditive a patologie dello spettro psicotico o disturbi dissociative dell'identità.
Le allucinazioni sono considerate una manifestazione psicotica anche dalla neurologia e dalla psichiatria classica, che, fin dai tempi di Esquirol (il primo a parlare di allucinazioni), le considera percezioni senza oggetto, correlate a disturbi della corteccia o delle strutture temporali, da curare farmacologicamente. La bontà dell'approccio psichiatrico è stata però messo in dubbio da autori apparenti appartenenti a scuole diverse, che ne hanno criticato il riduzionismo biologico talvolta sfociante in un pensiero ontologizzante o in forme di controllo sociale.
Non diversamente dalla psichiatria classica, il comportamentismo ritiene le voci manifestazioni psicotiche, percezioni senza oggetto. Il cognitivismo parla di elaborazioni distorte delle informazioni percettive e, nei disturbi dissociativi, di mappe cognitive disfunzionali caratterizzate da una serie di sottopersonalità accomunate dall'attacco alla personalità primaria, vulnerabile e passiva. Il modello cognitivo-comportamentale dell'ABC sostiene che ad essere invalidanti sono non tanto le voci, quanto le credenze attribuite ad esse, spesso derivanti da storie e traumi infantili: un'insospettabile virata verso la psicoanalisi!
La psicologia sociale e il modello sistemico-relazionale considerano le voci come una metafora dell'ambiente sociale dell'uditore; gli interventi sono pertanto diretti anche al contesto familiare, oltre che all'uditore, la cui infanzia è stata spesso intessuta di relazioni a doppio legame: le allucinazioni sarebbero allora l'ultimo flebile contatto fra nuclei scissi della personalità. Entrambi questi paradigmi considerano però l'uomo, anche quando sano e non dissociato, come composto da una pluralità di schemi di sé o di sé potenziali: un risvolto, questo, che vedremo essere di non secondaria importanza.
In ambito fenomenologico, le allucinazioni non sono più considerate percezioni senza oggetto, ma percezioni senza oggetti comuni e intersoggettivabili. La fenomenologia ricerca, in modo più accurato rispetto ai precedenti modelli, il senso nascosto dietro le allucinazioni, considerate sì manifestazioni psicotiche e deliranti, ma anche messaggere di possibilità esistenziali, di progetti destinici andati perduti, ancora una volta causa di traumi infantili che possono essere riferiti addirittura al periodo preoggettuale.
Anche la psicoanalisi ricerca l'origine e il senso delle allucinazioni, considerate come manifestazioni psicotiche simili al sogno: ricostruzioni deliranti in cui l’Es edifica una realtà allucinatoria mirata all'appagamento di desideri incestuosi (è il caso del Presidente Schreber), voci di un Super-Io tirannico che condanna sadicamente il soggetto per il riaffacciarsi di desideri edipici. Spesso, l'origine di queste forme psicotiche è da ricercarsi in un’infanzia trascurata o abusata.
Le allucinazioni sono considerate però dalla psicoanalisi anche come un sintomo di tipo dissociativo: una reazione difensiva normale di fronte ad un accadimento traumatico abnorme. Se la dissociazione può essere una reazione normale; se tutti, in particolari condizioni, dissociamo; se è vero, come afferma Luciana Nissim Momigliano, che dire di qualcuno "Ma questo è psicotico!" vuol dire ipervalorizzare uno scarto culturale, allora si può forse anche trovare che non tutto quanto riguarda le allucinazioni uditive sia necessariamente legato al patologico.
La storia, la religione, la letteratura riportano infatti innumerevoli esempi di uditori che, proprio grazie alle voci, hanno cambiato il destino dell'umanità. Il costruttivismo e l’interazionismo asseriscono che l'equazione tra voci e schizofrenia sia il frutto di una costruzione culturale da relativizzare.
L'antipsichiatria critica l'equivalenza psichiatrica fra sofferenza e malattia. La teoria della mente bicamerale di Jaynes ipotizza che udire voci fosse la modalità quotidiana di pensare per l'uomo pre-cristiano, il cui emisfero destro, decisionale e "divino", comunicava tramite le voci con il sinistro, umano ed esecutivo.
La teoria bicamerale, gli uditori "sani" della storia e delle religioni, la di sociabilità considerata dalla psicoanalisi come una reazione normale, i molteplici schemi di sé ipotizzate dalla psicologia sociale possono far pensare che se non sia così monolitico come abitualmente lo pensiamo, ma caratterizzato da un'intrinseca molteplicità. La terapia della Gestalt considera infatti il sé secondario le relazioni, e l'analisi transazionale reputa l’Io dissociabile negli stati Adulto, Genitore, Bambino: le "voci" sarebbero gravi contaminazioni dello stato G sull’A.
Spostandoci ancora più all'estremo, Jung considera la molteplicità e multivocità del sé come una realtà normale: le voci sono manifestazioni dell'inconscio, messaggeri numinosi, forme dialogiche fra il piccolo io e il Sé superiore, espressione degli abitanti dell'inconscio, indicazioni destiniche suggerite da un daimon personale. È necessario che queste parti dialoghino fra loro, in vista di quell'integrazione, di quel "conosci te stesso" che è il vero scopo della terapia.
Sulla scia del pensiero junghiano, la tecnica del dialogo delle voci considera ognuno di noi composto da una serie di sottopersonalità in dialogo o in lotta fra loro. Se questa teoria può sembrare folle, è giusto ricordare che il sé, come noi lo consideriamo, è una costruzione culturale, uno schema di tipizzazione: il buddismo afferma l'anatta o non sostanzialità del sé, l'induismo parla di gioco di maya: è come se ogni sé personale fosse una voce dissociata di una mente olistica universale. Il dialogo delle voci ovviamente ben si adatta a coloro che soffrono di allucinazioni uditive.
La possibilità di un dialogo con le voci è alla base dei recenti gruppi di auto-mutuo aiuto per uditori, che si basano sulla constatazione che circa metà degli uditori non sono disturbati dalle loro voci: esse sono viste come reazioni a un trauma non affrontato. Il problema non sarebbe tanto sentire le voci, quanto non affrontare o accettare loro né il trauma sottostante. I gruppi AMA consentono di uscire dall'isolamento, di accettare il fatto di sentire le voci, riuscendo però dominarle, a capire che non hanno sempre ragione, a selezionare quelle positive e dialogare con loro.
Il Gruppo Uditori di Reggio Emilia, che lo scrivente ha avuto la fortuna di poter seguire seppure da distante, ha dimostrato di poter essere di enorme giovamento per i partecipanti, i quali, dopo tre anni di attività, sono riusciti a superare le prime innegabili difficoltà, e a strutturarsi grazie alla guida consapevole di un'uditrice ben preparata, al punto di poter accogliere utenti provenienti da altri servizi, di organizzare convegni a livello nazionale, di farsi promotori della costruzione di un'associazione e una rete nazionale di uditori di voci.
Concludendo, credo che si possono metaforicamente leggere i diversi approcci psicologici alle allucinazioni, come molteplici voci dissociate entro la psicologia: voci che, anche in questo caso, è necessario portare a dialogare tra loro, ricorrendo ad un eclettismo che metta al centro la persona e colga quanto vi può essere di utile da ogni paradigma.
PARTE SECONDA: LA PSICOLOGIA GIURIDICA
Diritto e psicologia
La psicologia e il diritto afferiscono ad ambiti epistemologici radicalmente differenti (Capriati-Trieste, 2011). Il diritto è da sempre correlato a concetti quali quelli di certezza, legalità, norma, uguaglianza, mentre la psicologia viene più facilmente associata a idee di incertezza, di probabilismo, di differenze individuali.
I rapporti fra queste due discipline sono analizzabili rifacendosi alla distinzione aristotelica tra scienze teoretico-descrittive o e scienze pratico-prescrittive. Le scienze teoretiche hanno una finalità conoscitiva: mirano a ricavare delle informazioni dall’organizzazione della realtà, descrivendone e spiegandone i fenomeni. Le scienze pratiche hanno invece una finalità trasformativa, poiché utilizzano le informazioni sulla realtà per ottenere una nuova organizzazione della realtà stessa.
Il diritto è definibile come un sistema di norme, aventi carattere di obbligatorietà, che regolano i rapporti sociali; esso è quindi una disciplina pratico-prescrittiva il cui scopo è quello di rendere possibile la convivenza umana attraverso la codifica di leggi aventi per oggetto il comportamento intersoggettivo.
La psicologia può invece essere considerata come un insieme di discipline distinte, che possono perseguire sia finalità descrittive, sia finalità operative. Intesa come studio delle leggi generali che regolano i fenomeni psichici a livello nomotetico o come indagine dei comportamenti individuali a livello idiografico, la psicologia afferisce alle scienze teoretico-descrittive; intesa invece come psicologia applicata, che muove da elaborazioni teoriche e modelli di riferimento col fine di intervenire su problemi concreti, di modificare situazioni di sofferenza, di erogare interventi educativi, essa rientra nel campo delle scienze pratiche.
Le differenze tra diritto e psicologia, derivanti dalle diverse radici epistemologiche, divengono immediatamente evidenti. Il diritto regola i rapporti intersoggettivi tra le persone, considerando solo gli aspetti che riguardano la convivenza civile. La psicologia, sia nel suo versante pratico che in quello teoretico, studia l’attività psichica e il comportamento degli individui per conoscerne i processi interni di natura affettiva, intellettuale, emotiva, inconscia. Il diritto incasella i casi particolari entro la norma giuridica generale, fondandosi sull’ideale epistemologico della decidibilità e sulla validità incondizionata e universale delle proprie leggi che, una volta promulgate, dovrebbero valere per sempre e per tutti. La psicologia si rivolge più facilmente a situazioni specifiche, a persone considerate nella loro singolarità, e si avvale di prescrizioni che richiedono un’elevata flessibilità nonché un riesame continuo e dettagliato della situazione su cui si intende intervenire trasformativamente.
Ecco che pertanto uno stesso comportamento umano può assumere significati diversi e dar luogo a letture differenti a seconda della lente scientifica con cui viene osservato: un comportamento violento può essere etichettato come “reato” o “devianza” in base a una lettura normativo-giuridica, mentre può essere considerato patologico se esaminato da una prospettiva psicologica. Vedremo quanto questa differenza peserà qualora riferita a persone affette da allucinazioni uditive.
Se è vero, da quanto esposto finora, che il diritto e la psicologia appaiono essere due discipline radicalmente diverse, è anche vero che un loro incontro può avvenire nella prassi concreta, laddove il carattere di decidibilità del diritto, l’esigenza cioè di far rientrare ogni singolo evento in una categoria giuridica, diviene un mero ideale regolativo, cui si tende senza mai pervenire definitivamente: nella prassi quotidiana, anche gli operatori del diritto si scontrano con la difficoltà di incasellare i molteplici e differenti comportamenti individuali nelle rigide maglie della normativa. Può pertanto accedere che vi siano dei dubbi circa la possibilità di giudicare un determinato comportamento in riferimento ad una norma, e che quindi gli operatori del diritto ricorrano al parere di consulenti esperti in varie discipline, tra cui la psicologia.
Psicologia e diritto possono incontrare difficoltà analoghe nel ricostruire determinati eventi e comportamenti; il giurista ha però esigenze di decidibilità e di incasellamento normativo; lo psicologo, invece, pur potendo a sua volta far rientrare gli individui e i comportamenti entro categorie diagnostiche predefinite, può rivolgere l’attenzione anche alle singolarità e alle peculiarità che rendono ciascun individuo unico e irripetibile.
Capacità civile, giuridica, di agire
Il diritto è, come abbiamo avuto modo di vedere, un sistema di norme, aventi carattere di obbligatorietà, che regolano i rapporti sociali e che rendono possibile la convivenza umana attraverso la codifica di leggi aventi per oggetto il comportamento intersoggettivo.
Un comportamento che vada contro le norme sancite da un sistema di diritto va evidentemente sanzionato. Ma perché l’autore di un comportamento che violi tali norme possa essere perseguito, egli deve possedere determinati requisiti.
In primis, egli deve possedere la capacità civile. La capacità civile comprende sia la capacità giuridica, che si acquisisce alla nascita, sia la capacità di agire, che si acquisisce al compimento del diciottesimo anno e che comporta le facoltà della maggiore età, quali il diritto al voto, i diritti d’autore, il diritto di contrarre matrimonio, di comparire in giudizio, di esercitare diritti lavorativi.
L’esistenza effettiva di tali capacità può essere appurata anche tramite una perizia.
Un magistrato può avvalersi dell’attività peritale, ivi compresa la perizia psicologica di un consulente tecnico, ogni volta che ne ravvisi l’opportunità, l’utilità o la necessità. La perizia può rendersi necessaria quando il diritto, rappresentato dal magistrato, non è in grado di formulare una decisione immediata, univoca e insindacabile perché sussistono ragionevoli dubbi, o perché la legge lascia aperti spazi di tipo interpretativo. La perizia psicologica può essere tesa ad appurare che la capacità civile e la capacità di agire dell’imputato durante il comportamento criminoso fossero integre; in particolare, la perizia psicologica in ambito penale riguarda le condizioni di mente dell’imputato durante il fatto-reato, e le condizioni di mente dello stesso durante l’istruttoria, il dibattimento e fino al rinvio a giudizio.
La materia è regolata dalle norme del Libro II, Capo III, del Codice di Procedura Penale; vanno ricordati specificatamente l’art. 314 c.p.p., che riguarda la facoltà del giudice di procedere alla perizia, e gli artt. 88 e 89, che concernono il vizio totale e parziale di mente.
Nel caso di un reato commesso da un uditore di voci, il compito del perito potrebbe pertanto essere proprio quello di valutare l’eventuale vizio di mente dell’imputato in relazione proprio alle allucinazioni uditive di cui soffre.
Appurare la presenza di un eventuale vizio di mente è fondamentale perché, in qualsiasi processo penale, il giudice, nell’esprimere la sentenza, deve tener conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole (art. 133 del Codice Penale). Appurare la presenza di tale vizio può essere, come già sottolineato, compito della perizia psicologica, che, peraltro, deve sottostare all’esplicito divieto di determinare la personalità e il carattere del reo (art. 220 c.p.p.). Al fine di ovviare a tale divieto, può essere ritenuta legittima una valutazione peritale psicologica non tanto sulla personalità del reo, quanto piuttosto sulla relazione che intratteneva con la vittima (Paolillo, 2011), il che potrebbe costituire un’analisi fondamentale al fine della comprensione della criminogenesi e della criminodinamica anche ai fini della valutazione della giusta pena.
Spostare il focus sull’aspetto della relazione anziché su quello della responsabilità potrebbe essere fondamentale nel caso in cui il reo sia un uditore di voci, mosso da una pluralità di relazioni interne fra se stesso e le voci che ode. Anche perché, come sottolineava Athens (1992), nel considerare la personalità e i comportamenti, non possiamo trascurare che anche chi non soffre di allucinazioni uditive conversa continuamente con degli altri fantasma, che non sono presenti, ma il cui impatto su ciascuno di noi non è inferiore a quello delle persone presenti nel corso di un’esperienza sociale: la nostra “comunità fantasma” è sempre con noi! E questo è ancora più vero nel mondo interno degli uditori di voci.
Diritto, personalità e responsabilità
Se è vero che la perizia psicologica deve sottostare al divieto di determinare la personalità dell’imputato (art. 220 c.p.p.), è tuttavia altrettanto vero che il concetto di responsabilità, evidentemente fondamentale nel diritto, non può prescindere dalla conoscenza approfondita del reo, dei suoi comportamenti, delle sue abitudini.
Il diverso peso dato, in tale ambito, alla personalità dell’imputato, apre la strada all’annoso dibattito fra il “diritto penale del fatto” e il “diritto penale dell’autore” (Paolillo, 2011). Secondo la concezione ancorata al “diritto penale del fatto” , ciò che è rilevante ai fini giuridici è il tipo di reato commesso, non il tipo di soggetto che ha commesso un certo reato; tuttavia, il trattamento uguale di situazioni diverse può determinare disuguaglianza, rendendo difficile l’adattamento della norma alla specificità del caso concreto: ecco che allora il “diritto penale dell’autore” richiama l’attenzione sul soggetto che ha commesso il reato e sulla sua personalità, ricercando così un ideale di adeguamento malleabile ed elastico della norma generale al caso concreto, ma rischiando al contempo di prestarsi a strumentazioni sociopolitiche e di piegarsi alla pericolosa tendenza di giudicare un soggetto per ciò che è e non per ciò che ha fatto.
Una possibile mediazione fra le visioni offerte dal diritto penale del fatto e dal diritto penale dell’autore è presentata dal “diritto penale misto”, che, prendendo in esame sia il reato che il suo autore, considera la personalità del reo, ma solo in relazione allo specifico reato, e non come valutazione indipendente dallo stesso.
Considerare la personalità del reo in relazione al reato commesso equivale a determinare la sua capacità di autodeterminarsi al momento del reato stesso, ossia la sua responsabilità. Alla base del nostro sistema penale, vi è infatti il principio di libero arbitrio: la punizione di un soggetto che ha compiuto un reato deve presumere necessariamente una sua responsabilità per ciò che ha commesso, dunque deve presumere una libertà di scelta delle sue azioni. Perché ci sia responsabilità, dev’esserci la presunzione, salvo dimostrazione contraria, della capacità del soggetto di autodeterminarsi nelle proprie azioni.
Il concetto di responsabilità non può quindi prescindere da quello della personalità dell’imputato, pur senza sconfinare nella cosiddetta “responsabilità per il modo di essere del reo”. La personalità dell’imputato, intesa invece come capacità di autodeterminarsi liberamente al momento del compimento del reato, mostra allora tutta la sua rilevanza in diversi articoli del codice penale, che chiamano in causa, di volta in volta, la “coscienza e volontà” del reo (art. 42 c.p.), la sua “intenzione, volontà, previsione” (art. 43 c.p.), il suo “valore morale, stato d’ira, suggestione, abitualità, professione, tendenza” (art. 62 c.p.), la sua “capacità di intendere e volere” (artt. 85 e 89 c.p.), il suo “stato di mente” (art. 88 c.p.), la sua “condotta e genere di vita” (art. 103 c.p.), la sua “tendenza, inclinazione, indole” (art. 108 c.p.), la sua “pericolosità sociale” intesa come “capacità a delinquere, motivi a delinquere, carattere del reo, vita del reo antecedente al reato, condotta del reo contemporanea o susseguente al reato, condizioni di vita” (art. 133 c.p.).
Nel caso di un reato commesso da un uditore di voci, ci si potrebbe quindi chiederci quale sia la responsabilità, la capacità di autodeterminarsi, la coscienza e volontà, la capacità di intendere e volere, lo stato di mente di un soggetto il cui comportamento può essere continuamente influenzato dalle voci che ode, e quale possa essere la pericolosità sociale di tale soggetto.
Imputabilità e infermità
Di fronte a un reato, il dilemma radicale che sta alla base della decisione relativa ad un’eventuale punibilità del reo, riguarda la volontarietà dell’atto da lui compiuto. La punibilità rinvia infatti ineluttabilmente alla volontarietà: ma possiamo davvero affermare con sicurezza che gli esseri umani decidono liberamente e volontariamente quello che fanno, oppure il loro comportamento è determinato da varie condizioni interne ed esterne?
È chiaro che si spalanca la porta ad un enigma, quello relativo al libero arbitrio, che millenni di storia della filosofia non hanno potuto, ne probabilmente potranno mai, risolvere. Ma l’insolubilità della domanda su un piano squisitamente filosofico non ha impedito alla giurisprudenza di trovare le proprie risposte.
E così, secondo la legge italiana, la punibilità, che presuppone la volontarietà del reato, consegue dall’imputabilità, che è legata alla valutazione della capacità di intendere e volere: infatti, l’articolo 85 del Codice Penale afferma che nessuno può essere punito per un atto previsto dalla legge come reato, se al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. Presupposto per l’imputabilità è la capacità di intendere e volere: è imputabile chi è dotato della capacità di intendere e di volere cui sono dedicati gli articoli 88 e 89 dello Codice Penale. La capacità di intendere è rappresentata dall’idoneità di un soggetto a comprendere il valore o il disvalore sociale di un’azione: può essere definita come la capacità di conoscere la realtà esterna e di rendersi conto del valore sociale, positivo o negativo, di atti e accadimenti; la capacità di volere è concepibile come l’idoneità di un soggetto ad autodeterminarsi per il raggiungimento o l’evitamento di un’azione: può essere definita come l’attitudine di un soggetto ad autodeterminarsi, a determinarsi cioè in modo autonomo tra i motivi coscienti in vista di uno scopo, volendo ciò che l’intelletto ha giudicato di doversi fare e quindi adeguando il proprio comportamento alle scelte fatte (Paolillo, 2011). Se manca la capacità di intendere e volere, il reo non è imputabile e nei suoi confronti vengono prese delle misure di sicurezza anche terapeutiche; se invece la capacità di intendere e/o di volere è grandemente scemata, il reo è imputabile ma la pena è diminuita, e possono essere prese delle misure di sicurezza.
Il quesito posto dal giudice ad un perito psicologo riguarda proprio l’imputabilità del reo, nonché la sua pericolosità sociale. È necessario pertanto pervenire ad una definizione più accurata del concetto di imputabilità.
Secondo una criteriologia di tipo normativo, l’imputabilità di un soggetto dipende dall’effettiva e concreta capacità di intendere e volere, indipendentemente dalla causa o dalle cause che hanno portato all’esclusione di tale capacità; secondo invece una criteriologia di tipo psicopatologico, non sono imputabili coloro che soffrono di una malattia mentale diagnosticata e nosograficamente definita, indipendentemente dalla valutazione dell’incidenza di detta patologia sulla capacità di intendere e volere.
In Italia, il concetto di imputabilità è ancorato ad una criteriologia nosografica che richiede una diagnosi di infermità, ma tiene anche in considerazione quanto l’infermità abbia inciso sulla capacità di intendere e di volere del soggetto al momento della commissione del reato.
Fra le cause di esclusione dall’imputabilità vi è il vizio totale di mente (art. 88 c.p.), mentre il vizio parziale di mente (art. 89 c.p.) rientra fra le cause di diminuzione dell’imputabilità.
L’art. 88 c.p. recita testualmente: “Non è imputabile chi, al momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere o di volere”; l’art. 89 c.p. a sua volta sancisce: “Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita”.
Diviene quindi centrale il concetto di infermità, che, può essere definita come una forma patologica tale da rendere impossibile al soggetto qualsiasi vita di relazione (Paolillo, 2011); è un concetto più ampio di quello di malattia, in quanto comprende, oltre ad essa, anche lo stato di debolezza residuato alla malattia. La valutazione dell’infermità è centrale sia per la valutazione della sua incidenza sulla capacità d’intendere o volere al momento del fatto, sia per la valutazione del rapporto tra infermità e reato, nel senso che quella particolare infermità deve aver inciso su quel particolare reato.
Come abbiamo già sottolineato, il concetto di infermità deve ancorarsi a radici nosografiche sicure.
Fra tali radici nosografiche possiamo trovare da un lato le fonti giuridiche – ad esempio, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 9163 dello 08/03/2005) ha sancito che anche i disturbi di personalità sono rilevanti ai fini dell’imputabilità se provocano effetti assimilabili ad un’infermità vera e propria – e dall’altro la letteratura psichiatrica e psicologica, in primis le patologie segnalate dal DSM IV.
A tale proposito, Fornari (1984) suggerisce di iscrivere nei quadri rilevanti per qualità e quantità di patologia di mente solo quei quadri sindromici che assumono dignità di malattia e sono rilevanti ai fini forensi, e segnatamente: le psicosi organiche o endogene, con perdita di contatto dalla realtà; le insufficienze mentali gravi e medie, in cui è assente o gravemente carente un normale sviluppo dell’intelligenza; gli sviluppi di personalità, con presenza di delirio interpretativo, sensitivo, o espansivo; le reazioni abnormi; la presenza di uno stato di compromissione dello stato di coscienza, coperta o seguita da amnesia; una frattura evidente nello stile di vita del soggetto; una netta, chiara, e rilevante sproporzione tra l’evento causale da un lato, e l’intensità e durata della risposta dall’altro lato; la presenza di disturbi dispercettivi o idee deliranti, purché non indotte da sostanze alcoliche o psicoattive (escluse dagli artt.92-93 del c.p.); un’alterazione non recitata e non finalizzata a carico degli istinti fondamentali (fame, sete, sonno, sesso); una ricca partecipazione emotiva.
Nell’approfondire la nozione di “partecipazione emotiva”, va ricordato il concetto di passionalità, per sottolineare come fra i quesiti posti dal giudice riguardo la valutazione dell’imputabilità possa esserci anche una domanda che chieda se “l’imputato abbia agito per stato emotivo e/o passionale, o se certi suoi comportamenti fossero stati influenzati da emotività”; a questo proposito, va però altresì ricordato che l’articolo 90 del codice penale sancisce che “gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità.
I concetti sopra delineati di imputabilità, capacità di intendere e volere, vizio di mente, infermità, passionalità andranno ora applicati a ipotetici imputati sofferenti di allucinazioni uditive, per chiederci se e fino a che punto siano responsabili di atti da loro compiuti e configurabili come reati.
PARTE TERZA: UDITORI DI VOCI E IMPUTABILITÀ
Allucinazioni uditive come causa di non imputabilità?
La prima cosa da fare, di fronte ad un reato compiuto da un uditore di voci, è chiederci se costui sia o meno imputabile. Abbiamo visto come l’imputabilità discenda dalla capacità di intendere e volere, mentre la non imputabilità sia una conseguenza dell’infermità.
La domanda sull’imputabilità delle persone sofferenti di allucinazioni uditive diventa pertanto una domanda che chiede se tali persone siano in grado di intendere e di volere o se siano, al contrario, inferme.
Il quesito torna pertanto ad essere: gli uditori di voci sono necessariamente malati? Sofferenti di una patologia? Avere allucinazioni uditive significa inevitabilmente essere pazienti psichiatrici o potenziali tali, ossia, nel linguaggio comune, “pazzi”, “folli”?
Abbiamo potuto esaminare, nella prima parte del presente lavoro, come diverse scuole psicologiche forniscano risposte differenti. Molte di queste scuole di pensiero sembrano però assolutamente concordi nel considerare le allucinazioni uditive come un fenomeno morboso estremamente grave, sintomatico di patologie invalidanti quali la psicosi o la dissociazione.
Le allucinazioni sono, ad esempio, considerate una manifestazione psicotica dalla neurologia e dalla psichiatria classica, che, fin dai tempi di Esquirol (il primo a parlare di allucinazioni), le considera percezioni senza oggetto, correlate a disturbi della corteccia o delle strutture temporali, da curare farmacologicamente.
Analogamente, il comportamentismo ritiene che le voci siano manifestazioni psicotiche, percezioni non correlabili ad alcun oggetto reale.
Il cognitivismo parla di elaborazioni distorte delle informazioni percettive e, nei disturbi dissociativi, di mappe cognitive disfunzionali caratterizzate da una serie di sottopersonalità accomunate dall'attacco alla personalità primaria, vulnerabile e passiva.
La psicologia sociale e il modello sistemico-relazionale considerano le voci come una metafora dell'ambiente sociale dell'uditore, la cui infanzia è stata spesso intessuta di relazioni a doppio legame: le allucinazioni sarebbero allora l'ultimo flebile contatto fra nuclei scissi della personalità.
In ambito fenomenologico, le allucinazioni non sono considerate più percezioni senza oggetto, bensì percezioni senza oggetti comuni e intersoggettivabili, messaggere di possibilità esistenziali, di progetti destinici andati perduti: ciò nonostante, anche la fenomenologia continua a intendere le allucinazioni come manifestazioni psicotiche e deliranti.
A sua volta, la psicoanalisi legge le “voci” come forme psicotiche o come sintomi di tipo dissociativo: le allucinazioni sarebbero una reazione difensiva normale di fronte ad un accadimento traumatico abnorme, la cui causa è da ricercarsi in un’infanzia trascurata o abusata.
Riassumendo, si potrebbe dire che il senso complessivo delle interpretazioni date da queste diverse scuole psicologiche alle voci allucinatorie, è ben sintetizzato ed espresso nel DSM IV, che correla le allucinazioni uditive a patologie dello spettro psicotico o a disturbi dissociativi dell'identità.
Di fronte a tali patologie, la domanda che chiede se l’essere umano decida liberamente quello che fa o se il suo comportamento sia determinato da varie condizioni esterne ed interne, trova, nel caso dell’uditore di voci, una risposta inequivocabile: il comportamento – anche configurabile come reato – di un uditore di voci, è chiaramente non libero, ma condizionato dalla patologia, dalla psicosi, dalla dissociazione, insomma dalla “voce”! È la “voce” che spinge l’uditore ad agire in un certo modo, non la volontà dell’uditore stesso!
Anche qualora si spostasse il punto focale di osservazione sul piano relazionale anziché personologico, può emergere con evidenza come un reato commesso da un uditore nei confronti della vittima possa essere stato influenzato non tanto dalla relazione dell’uditore con la vittima, quanto dalla relazione della “voce” con la vittima, nonché dalla relazione fra l’uditore e la “voce”!
Questa relazione è chiaramente patologica, essendo psicopatologica l’origine stessa della “voce”, da ricercarsi in quadri psicotici o dissociativi. Comunque si consideri la nozione di imputabilità, sia riferendola ad una malattia mentale diagnosticata e nosograficamente definita, sia rapportandola al grado in cui tale malattia abbia influito sulla capacità di intendere e volere del reo, sembrerebbe comunque chiaro che una patologia psicotica o dissociativa, oltre ad essere nosograficamente ben inquadrabile, difficilmente mette il soggetto in condizione di possedere un’integra capacità di intendere e volere. È assai probabile, infatti, che la capacità di volere, di autodeterminarsi, da parte di un uditore, sia influenzata dalla “volontà” o almeno dai suggerimenti, dai comandi, dagli inviti proferiti dalla voce allucinatoria; e analogamente che la sua capacità di intendere, di conoscere il valore o disvalore sociale dei propri atti, sia quanto meno obnubilata dalla presenza di una voce di sottofondo che magari continua ad esortare a compiere atti malvagi, forse come unica possibilità per sfuggire ad un destino di morte o di atroce sofferenza.
Di conseguenza, l’uditore di voci parrebbe essere non imputabile, in quanto affetto da un’infermità che ben potrebbe causare un vizio totale o almeno parziale di mente (artt. 88 e 89 c.p.), un’infermità che presumibilmente ha inciso sul reato commesso, se non altro perché sarebbe difficile presumere che un soggetto affetto da psicosi o dissociazione possa essere considerato momentaneamente guarito da tali patologie proprio al momento del compimento dell’atto criminoso.
Si tratterebbe, come detto, di un’infermità nosograficamente ben definita, che rientrerebbe a pieno diritto nell’elenco di quei quadri sindromici indicati da Fornari (1984) come rilevanti ai fini forensi e fra i quali rientrano le psicosi, gli stati di compromissione della coscienza, i disturbi dispercettivi, le idee deliranti.
Sembrerebbero dunque chiare l’infermità e la conseguente non imputabilità di un uditore di voci autore di un reato. Parrebbe tuttavia essere altresì evidente la sua pericolosità sociale: un uditore già resosi autore di un atto criminoso perché “costretto” da una voce allucinatoria, è potenzialmente a rischio di reiterare un atto simile, perché potrebbe essere nuovamente spinto in tale direzione dalla voce che sente e che lo condiziona.
Il quadro che abbiamo fin qui delineato sembra fosco e immutabile: l’uditore sembrerebbe essere inguaribilmente malato, socialmente pericoloso, salvato solo da quella “non imputabilità” che suona un po’ come una condanna ancor più grave perché racconta di una potenziale limitazione di diritti e di capacità, in prima istanza quelle di intendere e volere, destinata a durare lungo tutta l’esistenza.
Ma siamo sicuri che sia davvero così?
Uditori non patologici?
Non tutte le correnti della psicologia contemporanea sono concordi nel ritenere che gli uditori di voci siano necessariamente considerabili come portatori di patologie e null’altro!
Se, come sostengono alcuni autori di scuola psicoanalitica, la dissociazione può essere una reazione normale; se tutti, in particolari condizioni, dissociamo; se è vero, come afferma Luciana Nissim Momigliano (1991), che dire di qualcuno "Ma questo è psicotico!" vuol dire ipervalorizzare uno scarto culturale, allora si può forse anche trovare che non tutto quanto riguarda le allucinazioni uditive sia necessariamente legato al patologico.
Il costruttivismo e l’interazionismo asseriscono infatti che l'equazione tra voci e schizofrenia sia il frutto di una costruzione culturale da relativizzare, e sottolineano come la storia, la religione, la letteratura riportino innumerevoli esempi di uditori che, proprio grazie alle voci da loro udite, hanno cambiato il destino dell'umanità.
L'antipsichiatria critica l'equivalenza psichiatrica fra sofferenza e malattia. La teoria della mente bicamerale di Jaynes (1976, 1986) ipotizza che udire voci fosse la modalità quotidiana di pensare per l'uomo pre-cristiano, il cui emisfero destro, decisionale e "divino", comunicava tramite le voci con il sinistro, umano ed esecutivo.
La teoria bicamerale, gli uditori "sani" della storia e delle religioni, la dissociabilità considerata dalla psicoanalisi come una reazione normale, i molteplici schemi di sé ipotizzate dalla psicologia sociale possono far pensare che il sé non sia così monolitico come abitualmente lo pensiamo, ma caratterizzato da un'intrinseca molteplicità. La terapia della Gestalt considera infatti il sé secondario le relazioni, e l'analisi transazionale reputa l’Io dissociabile negli stati Adulto, Genitore, Bambino: le "voci" sarebbero gravi contaminazioni dello stato Genitoriale sullo stato Adulto.
Spostandoci ancora più all'estremo, Jung considera la molteplicità e multivocità del sé come una realtà normale: le voci sono manifestazioni dell'inconscio, messaggeri numinosi, forme dialogiche fra il piccolo io e il Sé superiore, espressione degli abitanti dell'inconscio, indicazioni destiniche suggerite da un daimon personale. È necessario che queste parti dialoghino fra loro, in vista di quell'integrazione, di quel "conosci te stesso" che è il vero scopo della terapia.
Sulla scia del pensiero junghiano, la tecnica del dialogo delle voci considera ognuno di noi composto da una serie di sottopersonalità in dialogo o in lotta fra loro. Se questa teoria può sembrare folle, è giusto ricordare che il sé, come noi lo consideriamo, è una costruzione culturale, uno schema di tipizzazione: il buddismo afferma l'anatta o non sostanzialità del sé, l'induismo parla di gioco di maya: è come se ogni sé personale fosse una voce dissociata di una mente olistica universale. Il dialogo delle voci ovviamente ben si adatta a coloro che soffrono di allucinazioni uditive.
La possibilità di un dialogo con le voci è alla base dei recenti gruppi di auto-mutuo aiuto per uditori, che si basano sulla constatazione che circa metà degli uditori non sono disturbati dalle loro voci: esse sono viste come reazioni a un trauma non affrontato. Il problema non sarebbe tanto sentire le voci, quanto non affrontare o accettare loro né il trauma sottostante. I gruppi AMA consentono di uscire dall'isolamento, di accettare il fatto di sentire le voci, riuscendo però dominarle, a capire che non hanno sempre ragione, a selezionare quelle positive e dialogare con loro.
Questo insieme di teorie elaborate dalle diverse scuole psicologiche sopra delineate, sembrano andare nella direzione di un pensiero che non accetta assolutamente l’ipotetica equazione per cui l’uditore di voci è necessariamente un portatore di psicopatologia, e questo può avere delle importanti ripercussioni in campo giuridico!
Vale quindi la pena di approfondire la linea di pensiero secondo cui esisterebbero uditori di voci “sani”, quindi capaci di intendere e volere, quindi imputabili.
Uditori “sani”: i dati delle ricerche
La linea di pensiero secondo cui esisterebbero uditori di voci capaci di intendere e di volere, e pertanto “sani” e imputabili, è corroborata da diversi studi sperimentali.
Alcune recenti ricerche testimoniano infatti che sentire voci non costituirebbe un segno patognomonico di alcuna sottostante patologia psichiatrica: Jenner & Wiersma (2006) sottolineano che, innanzitutto, le voci ipnagogiche e ipnopompiche sono considerate fenomeni normali secondo i criteri del DSM-IV-TR; in secondo luogo, sentire il proprio nome in assenza di uno stimolo esterno nell’ultimo anno non sembra rappresentare un segno di psicosi; in terzo luogo, le allucinazioni possono essere determinate da un largo spettro di disturbi somatici.
Jenner e Wiersma riportano diversi studi dai cui dati emerge che il 10-15% della popolazione ha sperimentato delle allucinazioni uditive nell’arco della vita; che una percentuale variabile dal 16 al 50% degli uditori non soffre di alcun disturbo psichiatrico, e che fino a due terzi degli uditori non sono disturbati dalle loro voci.
Anche Romme e Escher (2006) riferiscono dati analoghi: dagli anni ’90 in poi numerose e ampie rassegne mostrerebbero che sentire delle voci è di comune riscontro nella cosiddetta popolazione normale, in persone, cioè, senza disturbi psichici. I dati testimoniano che fino al 14% delle persone hanno avuto esperienze allucinatorie; solamente un terzo degli uditori ha manifestato però sofferenze o difficoltà nel funzionamento tali da giustificare una diagnosi psichiatrica. Per Romme ed Escher, sentire le voci è in se stesso un evento normale, che però può diventare patologico se il soggetto non riesce a gestire le allucinazioni e i problemi che ne sono alla radice.
Non ci sono però soltanto i problemi nell’esperienza esistenziale di chi ode le voci: non solo elevate percentuali di uditori di voci non chiedono un aiuto psicologico o farmacologico; ma addirittura molte persone hanno un atteggiamento positivo circa la loro esperienza allucinatoria, sono convinte che le voci arricchiscano le loro vite e si avvalgono di esse come dispensatrici di consigli per problemi di difficile soluzione.
Non sembrerebbe quindi sufficiente udire le voci per essere definiti portatori di una psicopatologia: la discriminante fra “sanità” e “malattia” potrebbe essere invece ravvisata, come sostengono altri autori, nel rapporto fra l’uditore e le voci: secondo Coleman e Smith (2005), definire “malata” una persona che non sa come fronteggiare le voci è comprensibile solo quando le voci, le emozioni o il comportamento che esse provocano sono dominanti rispetto alle capacità funzionali e alla vita della persona stessa, o quando le voci non sono parte integrale della persona ma ne distruggono la spontanea volontà; tuttavia non è corretto considerare il sentire voci in sé come sintomo di una malattia, né possono essere definiti “malati” i comportamenti e le emozioni che originano dall’avere a che fare con questa esperienza.
Costruttivismo e interazionismo
Ricerche come quelle riportate da Romme ed Escher o da Jenner e Wiersma possono portare a pensare, come sottolinea Salvini (1996), che l’associazione fra l’udire voci e la diagnosi di schizofrenia debba essere fatta solo con molta prudenza: applicare al fenomeno delle voci una categorizzazione che porta a definirlo come “allucinazione psicotica” significa cadere in una forma di attribuzione che contiene sia un giudizio normativo che riflette la reazione difensiva del senso comune violato, sia l’attribuzione all’etichetta diagnostica di una valenza esplicativa negata invece al fenomeno e all’esperienza soggettiva.
La difficoltà o l’arbitrarietà dell’attribuzione di una diagnosi di schizofrenia agli uditori nasce anche dal fatto che non esistono metodi sicuri per stabilire se le idee che una persona si fa intorno alle proprie voci siano un fatto delirante: il clinico che applica il criterio normativo e ha come baricentro la sua esperienza, può considerare deliranti certe credenze solo perché devianti o diverse da quelle comunemente ammesse dal suo gruppo professionale e di appartenenza socio-culturale (Salvini, 2002).
L’estrema conseguenza che si può trarre da queste premesse è che le voci possono anche essere considerate non più o non solo come una malattia, ma come una possibilità della percezione umana, una forma di relazione. È quanto sostiene Bucalo (1998), secondo cui la definizione “malattia mentale” non indica niente di esistente in natura, ma solo una fede o una convinzione utile a controllare esperienze che sfuggono al nostro ordine sociale e mentale; una simile fede non è dissimile, nella sostanza, dalla credenza di alcuni popoli nell’origine divina dei fulmini, delle maree, delle eclissi solari: nasce dalla stessa ignoranza e dalla stessa paura di fronte a un fenomeno parimenti inspiegabile, di fronte all’ignoto.
La psicologia costruttivista e interazionista ben s’inserisce nel filone di pensiero che cerca di evitare l’uso di etichette diagnostiche patologizzanti. La prospettiva costruttivista-strategica parte dall’ipotesi (Salvini, 2002) che gli uditori di voci utilizzino attività mentali simili al modo convenzionale di pensare e percepire: ciò implica che la tendenza a generare stati allucinatori è una disposizione e una possibilità presente allo stato latente in tutte le persone, accentuata in alcuni individui dal tentativo di riorganizzare un equilibrio autoregolativo incrinato da particolari accidenti psicobiografici. Il tentativo di dare ordine e significato a un’esperienza incontrollabile come l’udire voci fa sì che il soggetto cerchi di decifrarle ricorrendo a qualche schema interpretativo, ad esempio utilizzando credenze culturalmente condivise: gli uditori danno un senso alle voci facendo riferimento alle proprie coordinate fideistiche e culturali; ma poi, attraverso un processo di reificazione, finiscono per subire quella realtà che essi stessi producono attraverso l’attribuzione di particolari significati alle voci.
Il presupposto da cui parte l’interazionismo è che le “voci” siano frammenti di pensieri e di emozioni subvocali non riconosciuti come propri e strutturati attraverso qualche convinzione: le credenze danno infatti al copione allucinatorio un senso e un significato sempre più facilmente rievocabile. L’obiettivo della psicologia interazionista diventa allora quello di modificare credenze quali l’identità della voce, le sue intenzioni, il suo potere e la sua conoscenza, le conseguenze dell’atteggiamento vittimistico o oppositivo del soggetto. Fondamentale, nell’interazionismo, è l’astensione da qualsiasi giudizio, l’evitare automatismi diagnostici che potrebbero indurre gli uditori a considerarsi casi psichiatrici, il sostenerli anzi nell’accettazione tollerante del fenomeno e l’invitarli a “guardarlo con curiosità” (Salvini, 1996).
Le “voci” dell’antipsichiatria
Se la psicologia costruttivista e interazionista è sicuramente critica nei confronti della nosografia e della tassonomia della psichiatria tradizionale, ancora più energica è la disapprovazione manifestata, a tal proposito, dal movimento antipsichiatrico, risoluto nell’asserire che il fatto di udire voci non costituisca di per sé una patologia. La “patologizzazione” dell’udire voci è solo una conseguenza iatrogena dell’atteggiamento ontologizzante della psichiatria classica, che si abbarbica attorno all’idea di limitarsi a definire i pazienti grazie al ricorso a terminologie nosografiche e tassonomiche, non diversamente da quanto accadeva cent’anni fa, quando Kraepelin formulò il concetto di “entità di malattie” nella psichiatria clinica: In base a questo concetto, tutti i sintomi sono visti come il risultato di una malattia preesistente della persona, le cui origini sono ancora sconosciute. Nel frattempo, la scienza ha però provato che il concetto di “entità di malattia” non è valido: ad esempio, la schizofrenia è un concetto che rappresenta una vasta gamma di disturbi presenti in persone molto diverse; la schizofrenia non rappresenta una diagnosi, termine con cui si cerca di capire che cosa ha portato a determinati disturbi: il termine schizofrenia, nel sistema di classificazione del DSM, rappresenta una categoria basata su una gamma piuttosto vasta di sintomi presenti in un certo momento o in un lasso di tempo; ma questo lasso di tempo non ci dice nulla sulle possibili cause, né racchiude le esperienze personali e il loro significato per la persona in questione, e infine non indica neppure come affrontare l’esperienza (Coleman & Smith, 2005).
La non scientificità o addirittura l’arbitrarietà delle diagnosi psichiatriche era stata già ipotizzata dalla famosa ricerca di Rosenham, durante la quale alcuni psicologi, raccontando la verità sulla propria storia personale “sana” ma aggiungendo che ultimamente “sentivano voci”, si erano presentati in alcune cliniche psichiatriche che non avevano esitato a ricoverarli per diversi mesi, emettendo per loro la diagnosi di “psicosi endogena” (cit. in Nardone, 1994).
Una storia simile fornisce di per sé giustificazioni sufficienti all’esistenza del movimento antipsichiatrico, che peraltro non nega che gli uditori di voci abbiano esperienze non oggettivabili né condivisibili da altri. Piuttosto, ciò che non accetta è la nozione che le persone che continuano ad avere queste esperienze siano in qualche modo “difettate” biologicamente, e che dovrebbero affidare le loro vite al sistema psichiatrico, spesso per tutta la vita (Coleman, 1999).
L’antipsichiatria contesta cioè che all’indubitabile esistenza della sofferenza psichica venga attribuita l’etichetta di “malattia”. Tale attribuzione resta quanto meno controversa, proprio per la singolarità di uno stato di malessere cui non corrisponde né una lesione anatomopatologica, né un’evidente alterazione fisiologica, ma che si concretizza nella mera aggregazione di un insieme di sintomi comportamentali (Cardano, 2007).
All’attribuzione con cui si appesantisce la sofferenza psichica con il fardello di una diagnosi che la trasforma in malattia, si aggiunge un ulteriore peso: lo stigma (Goffman, 1963). Lo stigma, portando all’allontanamento dei “diversi”, non fa che rivelare il timore che nutrono, nei loro confronti, gli altri, i “sani”. Gli uditori di voci non costituiscono certo un’eccezione. Alla base della visione razionalizzante secondo cui le voci non ci sono e vengono perciò solo immaginate, più o meno patologicamente, dagli uditori, c’è un insopprimibile timore del diverso e della sua esperienza non condivisibile: negare realtà alle voci, più che un atto di buon senso o di razionalità, è un’esigenza psicologica, frutto della paura e del terrore che ci fa qualsiasi esperienza che sfugge al nostro controllo razionale; negare è la parola d’ordine che si usa per tenere a distanza le voci e chi le sente: il fatto che lo si faccia attraverso una lettura psichiatrica (e, quindi, dando del matto a chi le sente) non cambia la sostanza della questione; rifiutiamo di aprire un dialogo con le voci, affermando che non c’è nessuno con cui parlare oppure che le voci stesse sono frutto di un monologo interiore (Bucalo, 1998).
Lo stigma, la chiusura del dialogo, l’allontanamento del diverso contribuiscono a reificare una “malattia psichiatrica” ritenuta sottostante all’udire voci: una malattia che la psichiatria immagina come originata da un disordine biochimico, ma la cui reale esistenza è poco più che ipotetica; è vero, infatti, che è plausibile formulare l’ipotesi di uno squilibrio organico cerebrale come base e causa delle percezioni allucinatorie; ma il fatto che un’ipotesi sia plausibile non significa necessariamente che sia vera: si può, al contrario, ritenere che le modificazioni biochimiche che certamente accompagnano l’esperienza del sentire voci, siano della stessa natura e abbiano la stessa funzione delle modificazioni biochimiche che accompagnano il sentire il cinguettio degli uccelli nel cortile: il fatto che questa esperienza, come tutte le esperienze umane, abbia un substrato biochimico non ci dovrebbe autorizzare a definirla malattia, allo stesso modo in cui non definiamo sintomi di malattia le modificazioni biochimiche che permettono al nostro corpo di partecipare all’innamoramento o che ci fanno venire la pelle d’oca quando ascoltiamo un brano di musica (ibidem).
L’antipsichiatria sostiene quindi che la psichiatria ontologizza, sclerotizzandoli in patologie, dei semplici modi di essere divergenti dalla “normalità”, una normalità stabilita nel rispetto dei canoni culturali vigenti: il fatto che esistano tutt’oggi culture che valorizzano il sentire voci come un dono, trova il corrispettivo nel concetto di malattia mentale che noi usiamo per definire la medesima esperienza. L’idea che chi sente le voci sia malato è un prodotto culturale e non una verità scientifica, allo stesso modo in cui lo è l’idea che egli sia stato scelto da Dio. Reificando le difformità culturali sotto forma di patologie, la psichiatria le può poi “curare” – modificando quindi i comportamenti intollerabili – tramite lobotomie, shock insulinici, elettroshock, psicofarmaci: queste cure, sperimentate su centinaia di migliaia di esseri umani, in gran parte non consenzienti, hanno prodotto danni fisici osservabili e dimostrabili nei loro cervelli (ibid.).
Il considerare non necessariamente patologici gli uditori di voci, naturalmente modifica radicalmente anche la loro posizione giuridica.
Uditori e violenza
L’antipsichiatria sostiene che la psichiatria classica ontologizzi sotto forma di patologie le diversità culturali, per poi “curarle” con trattamenti invasivi e dolorosi. Le cure, le reprimende sociali, storicamente hanno sempre avuto lo scopo di controllare i “diversi” (e poco importa che si tratti di uditori di voci, di omosessuali, di anarchici, di schiavi neri ribelli) e i loro comportamenti, che, in quanto socialmente inaccettabili, venivano o vengono considerati pericolosi (Bucalo, 1998). Un’equazione, quella fra diversità e pericolosità, che almeno nel caso degli uditori di voci sembra poco fondata, se è vero, come afferma Steele (2001), che meno dell’1% di loro commette atti violenti: anzi, è assai più probabile che siano gli uditori stessi a essere o a essere stati vittime di violenze.
La percentuale statisticamente bassa degli uditori che commettono atti configurabili come reati porta a riflettere sulla non imputabilità degli stessi, una non imputabilità figlia di un aspetto patologico che, stando a quanto è stato esposto finora, può essere come minimo oggetto di dubbio. Anche perché alla non imputabilità legale fa da contraltare la condanna emessa dalla psichiatria, che costringe gli uditori a una vita da stigmatizzati, da malati incurabili, da non-persone.
Nonostante la bassa percentuale di uditori autori di violenze, la psichiatria sembra fra l’altro prendere molto più sul serio la potenziale pericolosità sociale degli uditori di voci e dei “malati mentali” in genere, che non il loro possibile ruolo di vittime; prevenirne, controllarne, punirne le violenze sembra quindi essere, almeno a detta degli esponenti dell’antipsichiatria, lo scopo della prassi psichiatrica, nella quale curare si identifica di fatto con punire: si puniscono le persone per quello che dicono di vedere e sentire, sperando che esse smettano di farlo o, in ogni caso, di comunicarlo. Le si punisce sia con i ricoveri entro reparti e strutture psichiatriche, ma anche e soprattutto trasformando la loro esistenza in una vita a libertà vigilata; sia con l’uso di sostanze o terapie che limitano la loro capacità di giudizio e la loro volontà, ma anche e soprattutto intrappolandole nel ruolo di malati insensati, inaffidabili e in/credibili (Bucalo, 1998).
I moderni reparti psichiatrici, sostiene l’antipsichiatria, raccolgono l’eredità punitiva dei tribunali della “Santa Inquisizione” (ibidem): entrambi, di fronte ad azioni umane socialmente inaccettabili o peccaminose, chiamano a rispondere, anziché gli uomini che le compiono, rispettivamente la malattia mentale o Satana, quali entità che abitano in loro e li costringono a comportarsi come non dovrebbero.
Naturalmente, pensare che l’autore di un eventuale reato non sia più la malattia mentale – come non lo è Satana – ma sia l’uditore stesso, equivale a restituirgli responsabilità, dignità umana, ma anche una potenziale imputabilità! Un’imputabilità legata al fatto di non essere stato capace di ribellarsi all’invito della “voce” che spingeva al crimine, di essersi volontariamente piegato al suo suggerimento o al suo comando, di non aver saputo relazionarsi con lei.
Se è vero infatti che le allucinazioni uditive non sono necessariamente sintomi psicotici, bensì manifestazioni delle parti nascoste, rinnegate, ferite, arrabbiate di sé a cui non si dava precedentemente spazio, allora la prospettiva psichiatrica e giuridica cambia radicalmente: la “patologia” degli uditori di voci non sta più tanto nel fatto di sentirle, quanto nel non averle ascoltate prima e di non sapersi ora rapportare adeguatamente con esse. E proprio sulla possibilità di recupero di uno spazio di ascolto di sé e delle proprie parti più deboli si basa l’approccio terapeutico dell’empowerment, alla radice dei gruppi di Auto-mutuo aiuto per uditori.
Empowerment, responsabilità e imputabilità
I teorici dell’empowerment, filosofia che è a fondamento dei gruppi AMA, sono concordi nell’affermare che, come abbiamo già potuto sottolineare, è molto più probabile che gli uditori siano o siano stati vittime di violenze, piuttosto che autori. Molti degli incontri di auto-aiuto sono proprio focalizzati sul dialogo con quelle voci che sembrano voler far sperimentare nuovamente all’uditore la violenza subita in passato, facendolo fra l’altro sentire responsabile della stessa.
Coleman (1999) riporta ad esempio una vignetta clinica la cui protagonista è una paziente, Jenny, che da bambina era stat
psicologo, psicoterapeuta, ipnologo clinico - Milano - Roma - Padova
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