Separazione e divorzio: quale genitorialità?

Uno dei compiti più delicati per i componenti della coppia separata o divorziata consiste, dunque, attraverso la presenza solida della fiducia nell’ “altro” in qualità di genitore, nella condivisione di un progetto genitoriale comune, alla quale possono pervenire ridefinendo e riorganizzando la loro relazione come genitori all’interno della nuova situazione familiare ed effettuando una vera e propria demarcazione tra i ruoli genitoriali da un lato e i ruoli matrimoniali dall’altro (Gulotta, 1997).

Per quanto riguarda i compiti domestici quando la coppia non ha figli sono ridotti e in genere condivisi, questa simmetria si perde con la nascita del primo figlio che vede aggravata la condizione della madre non solo per quanto riguarda il carico materiale dell’organizzazione domestica ma anche per quanto riguarda la responsabilità nei confronti della prole. Alla madre spetta in misura maggiore la cura dei figli, occuparsi delle relazioni con le agenzie di socializzazione e adempiere agli oneri domestici. La parità nella divisione dei compiti tra coniugi, se si considera il ciclo di vita della famiglia, sembra che si limiti ai processi decisionali (Bramanti, Rossi, 1991).I compiti di sviluppo coniugali ed intergenerazionali individuati nella fase del ciclo di vita famiglia con bambini sono:

a) per quanto riguarda la relazione coniugale: ridefinire i confini della coppia e includere al suo interno gli aspetti relativi la condizione di genitorialità;

b) per quanto riguarda la relazione genitoriale: assumere il ruolo genitoriale per prendersi cura della generazione più giovane, cura del figlio come elemento di dialogo intergenerazionale;

c) nell’ambito della relazione filiale (adulti come figli): superare la barriera gerarchica e ridefinire le relazioni con la famiglia d’origine attraverso il ruolo comune di genitori;

d) per quanto concerne la relazione con il contesto sociale i genitori devono accomodare i tempi del lavoro con quelli della famiglia. I genitori ed in particolare la donna, gravata da impegni domestici e lavorativi, ricorrono sempre più frequentemente all’aiuto dei servizi per l’infanzia e della famiglia estesa. Al’interno dei compiti di sviluppo dei genitori rientra anche l’affido del minore,  ma affinchè questa procedura non risulti fallace è fondamentale che lo psicologo (se interpellato),dall’ avvocato che segue il processo di separazione oppure da un magistrato si affidi a strumenti diagnostici affidabili.Frai tanti possiamo annoverare  il test della doppia luna di di Greco e Iafrate. I due ricercatori hanno concepito il test grafico proiettivo,[1] come strumento utile soprattutto quando un minore si trova invischiato in un doppio legame affettivo-relazionale. Nel test della doppia luna, si chiede al soggetto di disegnare inun rettangolo, che rappresenta metaforicamente il suo mondo psicologico, se stesso e gli altri significativi, e in seguito, di congiungere con l’aiuto di uno o più cerchi, le persone che fanno parte di una stessa famiglia. Il reattivo mentale, autorizza così al soggetto, di proiettare graficamente la propria immagine di famiglia, schematizzando i confini familiari, sulla base della propria rappresentazione cognitiva. Sulla base di tali istanza si può optare per l’affidamento ad un solo genitore,laddove per una serie di variabili non è possibile realizzare l’ìpotesi di affido condiviso,secondo quanto previsto dalla  modifica dell’articolo 155 del codice civile, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 8 Febbraio 2006 n. 54.[2] La legge ha dunque l’obiettivo di sancire i diritti e gli obblighi che derivano dal matrimonio, questi sono inderogabili, anche se ciò non esclude che i coniugi possano conformarli liberamente alle proprie esigenze “regolamentando” la gestione e la divisione dei compiti e delle responsabilità coniugali. Sulla base di osservazione  e trascrizione di termini utilizzati da 5 coppie separate  a seguito di discorsi amicali, si intende riportare schematicamente il lessico utilizzato dai genitori separati nei vari assi psicologici:affettivo relazionale,asse economico-finanziario, asse della memoria prospettica.

TABELLA N ° 2 Lessico utilizzato da genitori separati

 AFFETTIVO RELAZIONALE

 ASSE ECONOMICO-FINANZIARIO 
 
 ASSE DELLA MEMORIA PROSPETTICA.

P(padre) • Sua madre lo fa crescere come una femmina sempre con la nonna (questo se il bambino è un maschietto)

• Sua madre è patetica
• Sua madre è prepotente
• Vuole sempre soldi
• L’assegno non le basta mai
• Ci ha lasciato solo la casa
• Da grande mio figlio verrà via con me(quando è affidato alla madre)
 
M(Madre) • Suo padre gli compra solo giochi
• Non gli da abbastanza affetto
• Gli ha presentanto la nuova compagna
• Lo porta solo in giro a fare shopping
• Mi ha rovinata economicamente
• Ha rovinato me e mio figlio,quarda siamo anche senza auto
• Devo chiedere aiuto alla mia famiglia
• Da grande mio figlio farà compagnaia alla sua mamma anziana,perché lui è un buono.
 

Come si vede nel riquadro sopra riportato i genitori separati anziché preoccuparsi del benessere del minore hanno come obiettivo primario il desiderio di vendicarsi a vicenda, di impugnarsi reciprocamente, di vivere uno stallo di coppia e di strumentalizzare implicitamente o esplicitamente il figlio che intanto si trova conteso tra due esseri umani a cui vorrebbe alcune volte perfino rinunciare. Quando i genitori adottano queste strategie mettono i bambini in uno stato di emozioni misto e ambivalente, che toccano il senso di abbandono, rabbia, frustrazione, sentimenti simili al dolore provato di fronte alla morte di una persona cara. A tal proposito si evidenziano cinque stadi di dolore del lutto che, trasportati nelle situazioni di divorzio, si dividono in:

1. rifiuto: i bambini rifiutano di accettare il divorzio genitoriale e la conseguente perdita di uno dei genitori, arrivando a negare la realtà della separazione.

2. astio: è frequente che i bambini in questo momento particolare della loro vita provino rabbia od ostilità nei confronti di uno o di entrambi i genitori, dei fratelli, delle sorelle, degli amici e persino di loro stessi, ritenendoli/ritenendosi la causa del conflitto e/o della separazione.

3.pseudoaccettazione:attraverso un cambiamento comportamentale negativo (es. ricatto emotivo) oppure positivo (es. alleanza manipolatoria), cercano di frenare il processo di separazione genitoriale o di posticiparne il distacco.

4. depressione: si è rilevato che i bambini in questione hanno una probabilità maggiore di sviluppare sentimenti di abbandono, di paura e si dimostrano apatici.

5. accettazione: con il passare del tempo, gran parte dei bambini sembra riacquistare una sorta di equilibrio e comincia a sentirsi a proprio agio anche in nuova situazione familiare, potendo sperimentare sentimenti di conferma e di accoglimento affettivo.

In tal senso nella nostra società ed in quelle occidentali abbiamo la figura professionale, del mediatore familiare[3] che ha una formazione specifica e che attraverso il riconoscimento delle potenzialità e delle risorse insite negli individui, nella coppia stessa, nella rete allargata e nel contesto sociale, aiuta i coniugi a gestire la conflittualità, ad incanalarla ed ad utilizzarla positivamente e permette loro di arrivare mediante il confronto a riorganizzarsi mentalmente per meglio gestire e magari negoziare  i nuovi compiti di sviluppo[4]. In seguito alla rottura coniugale, di solito i figli restano con la madre non solo perché nelle separazioni giudiziali  i giudici tendono a favorire l’affidamento materno, ma anche perché in questo senso si accorda la maggior parte degli ex coniugi quando fanno ricorso alla separazione consensuale. La legge 8 febbraio 2006, n.54, recante “Disposizioni in materia di separazione dei genitore e affidamento condiviso dei figli”, è stata definita dalla dottrina una vera e propria “rivoluzione copernicana”. Essa ha introdotto importanti innovazioni in materia di affidamento dei figli minori dopo la separazione e il divorzio. La nuova legge  ruota completamente attorno alla figura del minore: l’unico criterio che deve guidare il giudice della separazione e del divorzio, nel dettare i relativi povvedimenti, è rappresentato dall’interesse morale e materiale della prole. Proprio allo scopo di garantire la piena attuazione di tale interesse, il legislatore ha espressamente riconosciuto al minore quello che in dottrina è stato definito “diritto alla bigenitorialità”.[5] Con il termine nel 1989 la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia definisce il minore come soggetto di diritti e non solo quale destinatario di protezione e tutela; in tal senso viene ribadito e ufficializzato il fatto che i figli hanno diritto di ricevere affetto, educazione e cure da entrambi i genitori. Conseguentemente al riconoscimento, per la prima volta, del diritto del minore alla bigenitorialità,[6] il legislatore del 2006 ha ravvisato nell’istituto dell’affidamento condiviso lo strumento più consono alla piena realizzazione di tale diritto. Proprio il tema della capacità genitoriale viene maggiormente richiamato dall’applicazione della nuova legge, in quanto si sta assistendo a situazioni in cui il genitore affidatario in modo esclusivo, per difendere ilproprio ruolo, giuridico prima ancora che psicologico, trasmette il dubbio sulla possibilità che l’altro genitore possa essere negativo per il minore, prendendo spunto dall’art. 155-bis della stessa legge, in cui siafferma la necessità dell’affidamento esclusivo allorché “Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”.Pertanto, di fronte a tale conflittualità interviene la valutazione  delle capacità genitoriali da parte di operatori specializzati:psicologi,asssitenti sociali,pedagogisti con lo scopo di osservare e conoscere l’ambiente di vita, il contesto sociale e culturale in cui vive il minore. La valutazione delle capacità genitoriali, in senso diagnostico e prognostico è fondamentale  per individuare  risorse psicologiche interne ed esterne alla famiglia. Rientrano in pieno nella valutazione delle capacità genitoriali le modalità con cui un genitore condiziona o programma la vita del figlio, per ottenere uno scopo, la distruzione dell’altro genitore nelle sue funzioni genitoriali. Tutti temi legati all’attività di consulenza, che richiamano a loro volta la necessita da parte del giudice di creare un progetto di affidamento, con compiti chiari e distinti per ogni genitore, avvalendosi se necessario dell’aiuto di un esperto nel ruolo di CTU, e dell’ascolto dei figli coinvolti se hanno compiuto 12 anni o se di età minore se con capacità di giudizio.

Riferimenti Bibliografici

P. Bastianoni P,A.Taurino ,Famiglie e genitorialità oggi. Nuovi significati e prospettive, Milano,Unicopli, 2007

V.Cigoli,Psicologia della separazione e del divorzio”,Bologna, Il Mulino,1992

A .Finocchiaro, Diritto di famiglia. Legislazione, dottrina, giurisprudenza / Il divorzio, Milano, Giuffré Editore, 1988.

D.Francescato,Quando l’amore finisce,Bologna,Il Mulino,1998

M.Malagoli Togliatti, R. Tofani Famiglie multiproblematiche, Roma, Nis, 2005

O.Greco,Il lavoro clinico con le famiglie complesse. Il test La doppia luna nella ricerca e nella terapia, Milano, Franco Angeli,2006

F.Petruccelli, I.Petrucceli,Argomenti di Psicologia Giuridica, Milano, Franco Angeli,2009

E.Scabini e V.Cigoli, Il famigliare. Legami, simboli e transizioni, Milano, Raffaello Cortina,2000


[1] O.Greco, Il lavoro clinico con le famiglie complesse. Il test La doppia luna nella ricerca e nella terapia, Milano, Franco Angeli,2006.

[2]Con l’introduzione del nuovo testo dell’articolo 155 c.c. sarà l’organo giudicante, di volta in volta, a valutare se esistono elementi o situazioni specifiche che ostano all’affidamento congiunto, tenendo presenti una serie di elementi prognostici che sono già stati in passato indicati dalla giurisprudenza di legittimità, quali la capacità di relazione affettiva, di disponibilità ad un assiduo rapporto, alle consuetudini di vita e all’ambiente che è in grado di offrire al minore.

[3] F.Petruccelli, I.Petrucceli, Argomenti di Psicologia Giuridica, Milano, Franco Angeli,2009.

[4] C.Bogliolo, A.M Bacherini, 2010, Manuale di mediazione familiare. Proteggere i figli dalla separazione, Milano, Franco Angeli, 2010

[5] M. Maglietta,L’affidamento condiviso dei figli. Guida alla nuova legge. Per genitori, mediatori, avvocati, psicologi, assistenti sociali, Milano, Franco Angeli 2006.

[6] G.De Leo, P Patrizi, Psicologia Giuridica, Bologna, Il Mulino, 2002.
  

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