Dopo una CTU si può essere obbligati dal Giudice ad intraprendere una psicoterapia senza consenso informato?
Spesso e volentieri noi CTU ( Consulenti Tecnici di Ufficio) “prescriviamo”, nelle conclusioni peritali, percorsi di psicoterapia e/o sostegno psicologico alla coppia genitoriale conflittuale nell’ambito di una separazione giudiziale.
Il Giudice, recependo le conclusioni del Consulente d'ufficio , “prescrive”, a sua volta la psicoterapia e/o sostegno genitoriale ad entrambi i genitori in maniera individuale con l’obiettivo di modificare tutti quegli atteggiamenti negativi venuti fuori dalla consulenza e anche per un riavvicinamento costruttivo genitore/figli poiché la separazione molte volte divide la famiglia tutta in quanto i figli anche se minori potrebbero senza alcuna manipolazione schierarsi autonomamente dalla parte dell'uno o dell'altro genitore.
Non bisogna mai dimenticare però che sotto la lente di ingrandimento del Giudice, degli Avvocati, del Consulente d'ufficio e dei Consulenti di parte primeggia sempre la necessità di tutelare i minori.
Molte volte si richiede la psicoterapia perché tanti genitori vengono privati dei figli per via della sindrome di alienazione parentale (PAS), quindi per superare il trauma dalle gravi sofferenze subite, é da sottolineare che quando si verifica l'alienazione genitoriale é inutile nascondere che anche i bambini vivono in una grande e grave confusione, chiedono perché devono vedere mamma o papà presso i servizi sociali, hanno paura di esprimere in piena libertà ciò che autonomamente provano per il genitore alienato, lo fanno soprattutto per compiacere il genitore alienante perché temono di perderlo, per cui molte volte quando attraverso la perizia viene fuori tutto questo si può prescrivere la psicoterapia anche ai bambini, si fa tutto per il loro benessere, per la loro incolumità psichica.
La domanda a questo punto sorge spontanea, dopo una CTU si può essere obbligati dal Giudice ad intraprendere una psicoterapia se non si è motivati e senza consenso Informato?
La risposta é no! Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. (art. 32 della Costituzione comma 2). È stato confermato recentemente anche dalla Cassazione.
Però quando si richiede sarebbe utile per i genitori intraprendere il percorso con buon senso per il bene dei figli e della famiglia stessa che anche se divisa potrebbe trovare le proprie risorse e il proprio benessere superando le difficoltà grazie all'aiuto di uno specialista.
Un percorso di psicoterapia é sempre utile per la crescita personale, per lo sviluppo dell'individuo e per la propria evoluzione.
La figura del terapeuta in questo caso serve ad aggirare ostacoli a curare e prevenire disturbi emozionali a vivere più serenamente la relazione genitore/figli e all'accrescimento di comportamenti civili con l'ex coniuge.
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