La valutazione e quantificazione del danno psichico: Il punto di vista dello psicologo
LA VALUTAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PSICHICO : IL PUNTO DI VISTA DELLO PSICOLOGO
Il danno psichico è quasi sempre una componente del cosiddetto “danno biologico” e, in base al nostro ordinamento giuridico, può essere risarcito su richiesta del danneggiato, seppure a determinate condizioni.
DEFINIZIONI E PRESUPPOSTI GIURIDICI
La possibilità di risarcire un danno alla salute psichica in sede giudiziaria è un’acquisizione in parte recente, e la stessa giurisprudenza della Cassazione è oscillante nella definizione delle categorie nelle quali inquadrare il danno non patrimoniale.
Per fare un esempio di tali incertezze, il cosiddetto “danno esistenziale” che era stato statuito come categoria autonoma di danno è stato recentemente riassorbito dalla “lesione dell’integrità psicofisica” e dalla “limitazione di potenzialità”.
Dal punto di vista nostro (ovvero del perito e dello psicologo esperto in materia) tali incertezze sono evidentemente e necessariamente motivate dal fatto che la persona è un’entità biologica e sociale complessa e che quindi un trauma o una lesione dell’integrità psicofisica si può manifestare (a seconda del corredo genetico, della personalità, della biografia, della situazione relazionale ed esistenziale, ecc.) nelle forme e modalità più diverse a seconda del particolare individuo che subisce il trauma.
Per essere ancora più chiari, compito dello specialista peritale non è quello di limitarsi a categorizzare la tipologia del danno, ma quello di ripercorrere e descrivere in maniera scientificamente trasparente e comprensibile per il Giudicante il grado e l’entità di compromissione che quel particolare trauma ha prodotto in quella particolare persona attraverso quei particolari meccanismi.
Che poi la compromissione sia rappresentata da una vera e propria psicopatologia “classica” o da altre conseguenze riconducibili al concetto di “lesione dell’integrità” o di “limitazione delle potenzialità” può essere rilevante a livello formale, ma non deve essere vincolante a livello sostanziale.
Per dirlo quindi ancora in altro modo: l’esperto peritale dovrebbe essere in grado di descrivere tutte le manifestazioni e ramificazioni del danno in quella particolare persona, valutandone complessivamente l’entità e, possibilmente (ma qui si apre un capitolo molto controverso e delicato), la temporaneità o permanenza.
PSICOLOGIA GIURIDICA E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PSICHICO
Il lento sviluppo di questa materia in ambito giurisprudenziale è in gran parte dovuto alla necessità di arginare preventivamente richieste risarcitorie pretestuose.
Il problema del risarcimento del danno alla persona va inteso come un atto di giustizia che tuteli le condizioni di compromissione dell’integrità psico-fisica, in seguito ad un evento lesivo dell’equilibrio psicologico e della vita relazionale.
Il risarcimento non può riparare completamente quanto subito ripristinando le condizioni antecedenti, è inteso piuttosto come un atto consolatorio. A questo proposito ben si presta l’interpretazione del diritto romano che sostituisce il termine risarcimento con sanzione, perché “non può essere dato un risarcimento per ciò che non è risarcibile”.
Se da un lato la valutazione del danno psichico vede una diatriba storica fra diritto e psicologia, dall’altro il diritto deve costantemente confrontarsi con l’evoluzione della cultura sociale in relazione alla sensibilità che la società mostra rispetto a tematiche emergenti: richieste di risarcimento acustico e ambientale, mobbing sul lavoro, errori di natura medico-chirugica e incidenti stradali, che costituiscono la casistica di risarcimenti più numerosa.
La nozione di danno psichico, viene citata per la prima volta in materia giuridica con la sentenza del 1986 (Corte Cost. 184/1986) con la definizione di “lesione all’integrità psico-fisica della persona”, che sottolinea non solo la dimensione fisica del soggetto leso, ma anche quella psichica. La conseguente genericità della norma ha prodotto negli ultimi anni battaglie interpretative sulla nozione di danno, secondo un orientamento che distingueva fra danno patrimoniale, biologico e morale. In particolare, in sede di giudizio la risarcibilità del danno morale era prevista solo se l’evento causa del danno costituiva reato (art. 2059 c.c.).
La svolta arriva nel 2003 con le sentenze della Corte di Cassazione (8827-8828) e della Corte Costituzionale (233) con il ricollocamento dei concetti di danno.
Il danno diviene risarcibile anche se il fatto non costituisce reato, quindi anche se conseguenza di negligenza o responsabilità oggettiva, in quanto l’evento ha inciso sull’intangibilità degli affetti, la famiglia e sulla libera esplicazione della libertà della persona umana.
Vengono prese in considerazione quelle forme di danno alla persona per natura diverse dal danno patrimoniale:
il danno alla sfera sessuale, il danno estetico, il danno alla vita di relazione, il danno al peggioramento della capacità lavorativa, oltre alle violazioni psico-fisiche.
LE MANIFESTAZIONI DEL DANNO NON PATRIMONIALE
Su questa linea la distinzione fondamentale compiuta è quella tra danno patrimoniale e non patrimoniale:
Il danno non patrimoniale include nella sua classificazione il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale (o per meglio dire: ex-esistenziale).
Il danno può essere diretto, determinato da un danno di natura fisica (trauma, ictus, ecc.), psichica (da morte, estetico, lavorativo ecc.), o indiretto costituito dagli effetti dell’evento lesivo.
Il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale
Il danno biologico di natura psicologica, o danno psicologico, “consiste in una patologia psichica, che insorge dopo un evento traumatico o un logoramento sistemico di una certa entità e di natura dolosa o colposa; che si manifesta attraverso sintomi e che si stabilizzano, a seconda del tipo di evento, in un periodo variabile da uno a due anni” (Pajardi, Macrì, Merzagora Betsos, 2006).
Il danno biologico è un danno primario, rappresenta il primo effetto pregiudizievole del fatto illecito. Da questa enunciazione si desumono due sostanziali conseguenze: ogni danno, fisico o psichico, con rilievo giuridico costituisce un danno biologico, in assenza di lesioni fisiche o psichiche alla persona non ci sarà danno biologico.
Il danno biologico, si prospetta come danno alla salute (art. 32 Cost.) che da un punto di vista psicologico va ben oltre la nozione di tipo medico, bensì sottolinea l’articolazione del rapporto tra individuo e contesto.
Si configura così un danno in riferimento ad un concetto di salute in senso lato, ben oltre la categoria del danno patrimoniale che sottintende l’attitudine dell’individuo a produrre reddito.
L’introduzione del danno non patrimoniale e nello specifico del danno biologico di natura psicologica colma le lacune del danno morale che per il suo carattere “transeunte” non considera eventuali modificazioni permanenti dell’equilibrio psico-fisico della vittima del reato.
Il danno psicologico rappresenta un’alterazione dell’integrità psichica e dell’equilibrio di personalità provocata da un evento traumatico di natura dolosa o colposa, limitando fortemente l’esplicazione di alcuni aspetti della personalità nel regolare svolgimento della vita quotidiana. Il danno è comunque sempre provocato dalla correlazione tra l’evento traumatico e la struttura psichica di base dell’individuo.
Non essendo la psiche osservabile o misurabile, la valutazione del danno può essere fatta solo in base al suo funzionamento e quindi in base all’alterazione di determinati processi mentali rispetto alla condizione antecedenti al fatto illecito.
Il verificarsi del danno psichico può essere effetto di tre diversi eventi illeciti (Pajardi, 2006):
1) una lesione fisica specifica (es. trauma cranico)
2) una lesione fisica aspecifica (stato depressivo conseguente all’amputazione di un arto)
3) un danno psichico “puro” (senza un danneggiamento fisico-organico, ad es. depressione da lutto).
Il danno morale consiste nel turbamento soggettivo patito, un dolore, un disagio, una sofferenza psico-fisica che si manifesta come danno-conseguenza all’evento lesivo di natura transitoria destinata ad essere riassorbita in un breve lasso di tempo senza lasciare conseguenze di tipo patologico. La Corte Costituzionale (n. 233/2003) definisce il “danno morale come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima”.
In questo caso si parla di un danno secondario che rende difficoltoso un momento particolare della vita della persona senza comprometterne il proseguo nei suoi aspetti principali.
Il danno morale viene comprovato dalla presenza di due elementi, uno oggettivo, il fatto dannoso, il secondo soggettivo, lo stato d’animo negativo conseguente al danno.
Il risarcimento del danno morale viene liquidato dal giudice per via equitativa e non per una restituito in integrum, come avviene con il risarcimento dei beni materiali, in considerazione principalmente di tre fattori:
1) le effettive sofferenze patite dall’offeso
2) la gravità dell’illecito di rilievo penale
3) tutte le circostanze peculiari del caso concreto.
Il danno “esistenziale”:
La terza sezione della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla spinosa questione della risarcibilità del c.d. “danno esistenziale”, peculiare tipologia di danno non patrimoniale consistente in ogni pregiudizio al fare a-reddituale del soggetto leso tale da alterare le sue abitudini di vita e l’assetto delle relazioni sociali, sconvolgendo la sua quotidianità ed inducendolo a scelte diverse rispetto alla realizzazione ed espressione della propria personalità.
Ebbene, con esplicito richiamo al principio di unitarietà del danno non patrimoniale sancito dalle Sezioni Unite nel 2008, la pronuncia in esame ribadisce fermamente la irrisarcibilità del “danno esistenziale”.
Nelle sentenze gemelle del 2008 le Sezioni Unite avevano fissato alcuni importanti punti fermi in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, operando una nuova ricostruzione di esso e configurandolo quale voce di danno unitaria ed omnicomprensiva, non più suscettibile di suddivisione in categorie, all'interno della quale le conosciute formule del danno biologico, del danno morale e del danno esistenziale non trovano spazio se non come mere indicazioni descrittive della unitaria categoria del danno non patrimoniale.
A tale intervento chiarificatore, animato dal chiaro intento di evitare inutili duplicazioni di poste risarcitorie, hanno fatto seguito reazioni giurisprudenziali ed applicazioni pratiche molteplici e contrastanti, che hanno animato un dibattito che risulta tutt'oggi fervente.
All’interno del suddetto dibattito si inserisce la sentenza in esame, con la quale la Corte, chiamata a decidere sulla identificazione e liquidazione del danno esistenziale, ribadisce come non sia ammissibile nel nostro ordinamento la configurazione di tale autonoma categoria di danno.
Infatti, evidenzia la Corte, sia i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, sia quelli derivanti da fatti-reato, sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c., così che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una inammissibile duplicazione risarcitoria. Peraltro, precisa ancora, ove si volessero includere nella categoria del c.d. “danno esistenziale” pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, ciò sarebbe illegittimo, poiché tali pregiudizi sono irrisarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c.
Sulla base di tali enunciazioni la Cassazione ha avallato la decisione dei giudici di merito che avevano determinato il danno non patrimoniale quale categoria omnicomprensiva, ricomprendendo nella liquidazione del danno morale una “ulteriore erogazione” correlata alla intensità della sofferenza e del trauma psicologico dovute alla giovane età del danneggiato.
E’ certo in ogni caso che il dibattito sulla configurabilità e risarcibilità del “danno esistenziale” nel nostro ordinamento risulta ad oggi ancora aperto.
Al riguardo, peraltro, la Terza Sezione della Cassazione, ha capovolto, con la pronuncia in esame, posizioni dalla stessa assunte solo qualche giorno prima.
Con la sentenza n. 1361 del 23 gennaio 2014 infatti, la Corte aveva esplicitamente legittimato la figura del “danno esistenziale” quale voce di danno non patrimoniale diversa dal biologico ed attinente a pregiudizi concernenti aspetti relazionali della vita.
LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
L’indagine peritale per la valutazione del danno psichico deve essere condotta ad almeno 18/24 mesi di distanza dall’evento traumatico, in modo tale da poter così valutare l’eventuale permanenza del danno.
La sintomatologia riscontrata nell’accertamento di un danno non patrimoniale andrà a inserirsi in una classe di gravità espressa in punti percentili, sulla base dell’entità della sintomatologia, della compromissione socio-lavorativa, del grado di esame di realtà, del livello evolutivo ed efficacia dei meccanismi di difesa utilizzati, ecc.
I sintomi e le disfunzioni riscontrate sono i più vari, ad esempio:
- Disturbi d’ansia: fobie, PTSD, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo d’ansia generalizzato; disturbo acuto da stress; attacchi di panico;
- Disturbi dell’umore: disturbi depressivi, distimia, anedonia, ecc.
- Disturbi dissociativi del pensiero: ipocondria; somatizzazioni di varia natura; amnesia e/o fuga dissociativa; depersonalizzazione; disturbi psicotici, ecc.
IN CONCLUSIONE
L’inquadramento delle varie tipologie di danno è ancora dibattuta fra i giuristi, ma non rappresenta e non deve rappresentare un problema per il perito psicologo, il quale ha come compito quello di delineare ed individuare, attraverso un accurato e documentabile percorso diagnostico e clinico (e qui l’uso dei test può essere veramente fondamentale) se, in che grado e con quali modalità l’evento lesivo abbia prodotto in quel particolare individuo quelle particolari psicopatologie e/o alterazioni delle funzionalità cognitive, affettive, sociali e/o quelle limitazioni di potenzialità complessive che rappresentano obiettivamente un peggioramento e quindi un danno ed rispetto alla situazione antecedente l’evento lesivo.
Il compito da svolgere quindi non rientra meramente nell’ambito delle competenze e riserve della diagnosi psicopatologica (riservata a psichiatra e psicologo), ma nell’ambito complessivo della diagnosi psicologica (riservata da sentenza della Cassazione nr. 767 del 23/6/2006 allo psicologo).
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Interessantissimo articolo
Sara il 16/08/2019
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